Note sull’accatastamento degli impianti fotovoltaici
Nelle ultime settimane si è molto parlato dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici e delle conseguenze negative, in termini di oneri, che potevano ricadere sui proprietari degli stessi.
Cerchiamo di portare qualche informazione in un campo che certamente non brilla per chiarezza.
Innanzi tutti devono essere accatastati gli impianti di grandi dimensioni se il loro utilizzo genera un reddito.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici di ridotte dimensioni (fino a 3 kW), l’impianto non deve essere accatastato, ma deve essere citata esclusivamente la sua presenza .
Quando l’impianto supera i 3 kW ad unità abitativa deve essere valutata il suo “valore catastale”. Esiste una formula per definire l’incidenza dell’impianto fotovoltaico sulla rendita catastale dell’immobile. Se da tale formula si ricava un valore superiore al 15% della rendita catastale, l’impianto deve essere accatastato e la rendita aumenta del valore ricavato.
Ecco come si calcola.
L’agenzia dell’entrate “ipotizza” un valore a kW pari a 1.200 euro.
La rendita si ricava con questa formula:
1200 x n. kW x 2%
Esempio, per un impianto da 5 kW, risulta: 1.200 euro x 5 x 0.02 = 120 euro.
Se tale impianto è installato su una casa che ha una rendita catastale pari a euro 1.200, il 15% di 1.200 euro è pari a 180 euro. Quindi in questo casa 120 euro < 180 euro, quindi non è necessario accatastare l’impianto.